Descrizione
L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è soggetta alla presentazione da parte dell’azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue di una comunicazione preventiva al SUAP competente per territorio.
Come previsto dal Regolamento regionale 09/02/2015, n. 1, art. 1, com. 3, per acque reflue si intendono le acque:
- provenienti da imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione del terreno e/o silvicoltura
- provenienti da imprese che esercitano attività di allevamento del bestiame
- provenienti da imprese che, oltre alle attività precedenti, esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
Sono escluse dalle acque reflue le acque di vegetazione dei frantoi oleari, compresi i frantoi aziendali, e quelle provenienti dalle piccole aziende agroalimentari contenenti sostanze naturali non pericolose.
La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio della gestione ai fini agronomici.
Approfondimenti
Per le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici inferiore a 3.000 kg non deve essere inviata alcuna comunicazione.
Per le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 3.000 e 6.000 kg la comunicazione deve essere redatta in forma semplificata.
Per le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 kg la comunicazione deve essere redatta in forma completa.
La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue ha validità di cinque anni.
Le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA o del piano di fertilizzazione hanno la medesima durata dei piani e comunque la durata non può essere superiore a cinque anni.
La comunicazione preliminare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue rientra tra i titoli abilitativi che possono essere rilasciati nell’ambito del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3 prevede che se dall’impianto hanno origine esclusivamente matrici ambientali soggette a semplice comunicazione è facoltà dei gestori degli impianti che intendono avviare o proseguire l’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale.
Quando dall’impianto hanno origine anche altre matrici ambientali ricomprese tra quelle elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 1 e soggette a provvedimento espresso, come l'autorizzazione agli scarichi e/o alle emissioni in atmosfera in regime ordinario, il titolare dell’attività deve richiedere e ottenere l’autorizzazione unica ambientale per tutte le matrici originate, compresa anche la comunicazione di attività di utilizzazione agronomica.