Distributori di carburante stradali: installare o modificare l'impianto (modifiche soggette ad autorizzazione)

Descrizione

Chi vuole installare o modificare l'impianto di distribuzione di carburante stradale deve presentare una domanda di autorizzazione come previsto dal Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 1 e com. 2 e dalla Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 3-bis

L'autorizzazione per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Lazio (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 4).

Approfondimenti

I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all’erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.
Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative. Possono inoltre essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service  (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 14 bis).