Descrizione
Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
Chi vuole partecipare ad una manifestazione fieristica locale organizzata dal Comune deve presentare domanda di autorizzazione rispettando i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento comunale.
Approfondimenti
Non sono manifestazioni fieristiche:
- le sagre, le feste, i mercati, ecc. organizzati sul suolo pubblico (in vie cittadine o parchi)
- le manifestazioni svolte con l'ausilio di strutture generalmente usate per altro tipo di eventi (gazebo o tavolini) dove partecipano come espositori commercianti, ambulanti e non, hobbisti, scambisti, ecc.
Il Regolamento comunale o il bando pubblicato determinano le modalità di accesso alla manifestazione per i commercianti e i requisiti da rispettare per esercitare l'attività.
Nelle fiere che durano massimo due giorni, l’operatore è obbligato a essere presente per l'intera manifestazione. Nelle fiere che durano oltre due giorni, se l'operatore utilizza il posteggio meno di due terzi della durata di ogni singola edizione è ritenuto assente.
L'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private a uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di esercizio (Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 57).
La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio, l’iscrizione all’INPS e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore.
La carta di esercizio deve essere compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l’operatore deve aggiornare la stessa entro 90 giorni dall’intervenuta modifica.