Descrizione
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (Legge regionale 02/11/2006 n. 14).
Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini
- organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale e alla migliore fruizione degli stessi.
Approfondimenti
Per esercitare l'attività è infine necessario rispettare le disposizioni di cui al Regolamento regionale 23/04/2021, n. 88, art. 6 e i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
L’attività agrituristica richiede l'esistenza di un rapporto di connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente, cioè il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo regionale dell’agriturismo, adotta apposite tabelle, aggiornate ogni tre anni, per il calcolo del rapporto tempo-lavoro tra l'attività agrituristica e quella agricola.
L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a dieci o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.