Descrizione
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Approfondimenti
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).
L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante permette ai titolari di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e di vendere a domicilio del consumatore o nei locali che frequenta per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
L'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private a uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di esercizio (Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 57).
La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio, l’iscrizione all’IINPS e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore.
La carta di esercizio deve essere compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l’operatore deve aggiornare la stessa entro 90 giorni dall’intervenuta modifica.