Descrizione
Il piano di utilizzazione aziendale è finalizzato all’attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole (Legge regionale 22/12/1999, n. 38, art. 57). Il PUA deve indicare i risultati aziendali attesi ed è richiesto per:
- la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti;
- la deroga all’altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;
- la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale;
- la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione (di cui all’articolo 55, comma 6, della Legge regionale 22/12/1999, n. 38) esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a)
- la realizzazione delle strutture a scopo abitativo
- a deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b) della Legge regionale 22/12/1999, n. 38;
- la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c) della Legge regionale 22/12/1999, n. 38
- la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6 della Legge regionale 22/12/1999, n. 38
la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006
Approfondimenti
Il piano di utilizzazione aziendale è integrato con il programma di connessione tra le attività agricole aziendali e le attività multimprenditoriali complementari a quella agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola (Legge regionale 22/12/1999, n. 38, art. 57-bis).